Proposta di legge

Proposta di legge regionale n. 485 presentata il 02 Novembre 2007.

Tutela e valorizzazione dei massi erratici, di alto pregio naturalistico e storico, dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana

Primo firmatario: TURIGLIATTO MARIANO, BOETI ANTONINO, BOSSUTO IURI GILBERTO, BUQUICCHIO ANDREA, NOVERO GIANFRANCO, TRAVAGLINI MARCO, VALLOGGIA GRAZIELLA.

Art. 1 – Finalità 1.

Con la presente legge la Regione Piemonte persegue la conservazione, la cura e la valorizzazione dei massi erratici dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana attraverso la promozione dello studio e della conoscenza del patrimonio esistente e il sostegno finanziario per il censimento, la documentazione, la progettazione e la realizzazione di interventi volti alla salvaguardia dei massi di maggiore rappresentatività scientifica, paesaggistico-ambientale e storico-culturale.

Art. 2 – Definizione di masso erratico oggetto di tutela

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, si definiscono "massi erratici oggetto di tutela" i massi erratici caratterizzati da un intrinseco valore archeologico, geologico, topologico e socio-culturale.

2. In particolare, sono oggetto di tutela: a) i massi erratici recanti sulla loro superficie incisioni rupestri attribuibili all'opera dell'uomo preistorico (massi con "coppelle"); b) i massi erratici utilizzati storicamente come cippi confinali e tuttora conservati; c) i massi erratici che per dimensioni e volume possono essere considerati come rari esempi di maestosità; d) i massi erratici con un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; e) i massi erratici recanti sulla propria superficie le testimonianze dell'antica lavorazione degli scalpellini (massi dei "picapera"); f) i massi erratici che per composizione mineralogico-petrografica, caratteristiche strutturali e collocazione geomorfologica, rappresentano siti di rilevante interesse geologico ("geositi"); g) i massi erratici di particolare pregio paesaggistico e ambientale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani.

Art. 3 – Censimento

1. La Regione Piemonte promuove e finanzia il censimento dei massi erratici dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana.

2. Il censimento viene delegato dalla Regione all'Associazione per la Salvaguardia della Collina Morenica (ASCM), che si impegna a realizzare tale censimento entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti attuatori del censimento saranno individuati dalla stessa ASCM all'interno della sua rete di volontari e di collaboratori esterni.

4. I Comuni presenti nel territorio dell'Anfiteatro Morenico di Rivoli-Avigliana ed interessati dal censimento sono: Alpignano, Almese, Avigliana, Bruino, Buttigliera Alta, Casellette, Giaveno, Reano, Rivalta, Rivoli, Rosta, Sangano, Sant'Ambrogio, Trana, Val della Torre e Villarbasse.

5. Il censimento costituisce riferimento per la redazione dei piani regolatori comunali e loro varianti in ordine ai beni culturali ambientali di cui all' articolo 24 della legge regionale del 5 dicembre 1977, n. 56 ("Tutela ed uso del suolo"), da ultimo modificato dall' articolo 26 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni).

Art. 4 – Attività di documentazione

1. Le attività di documentazione riguardano: a) l'istituzione di un registro informatizzato che provveda ad archiviare tutti i dati raccolti durante il censimento, nonché ogni altra notizia utile concernente ogni singolo masso censito; b) la promozione delle pubblicazioni utili alla documentazione e alla divulgazione dei dati raccolti; c) la promozione di eventi, mostre ed iniziative legate alla diffusione della conoscenza dei massi erratici.

2. L'istituzione, la gestione e l'aggiornamento del registro sono delegati all'ASCM in sinergia con gli enti locali del territorio.

3. Il registro potrà essere consultato, a titolo gratuito, presso la sede dell'ASCM, nonché attraverso il suo sito informativo.

Art. 5 – Sostegno a interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione

1. La Regione Piemonte provvede alla cura, alla manutenzione e alla valorizzazione dei massi erratici oggetto di tutela, attraverso: a) la creazione di "aree di rispetto" intorno ai massi da tutelare; b) la ripulitura e la riqualificazione dei massi e delle zone ad esso adiacenti; c) la ripulitura, la segnalazione e la manutenzione dei sentieri di accesso; d) la posa di tabelle informative sul valore geologico, archeologico, naturalistico e socio-culturale dei massi erratici; e) la posa dei cartelli concernenti le norme e i comportamenti da adottare per il rispetto e la cura dei medesimi, con relative sanzioni amministrative in caso di danneggiamento, di cui all'articolo 6; f) la progettazione e la realizzazione di percorsi tematici per la fruizione geoturistica dei massi.

2. Gli interventi, rispondenti a obiettivi, processi territoriali e progetti già perseguiti dalle amministrazioni locali, saranno attuati in collaborazione tra Provincia, comuni e ASCM.

3. L'ASCM assicura il costante monitoraggio dello stato di conservazione dei massi, delle vie di accesso ai medesimi e della segnaletica presente.

Art. 6 – Tutela

1. Al fine di tutelare i massi erratici oggetto della presente legge la Regione demanda alla Provincia di Torino il compito di elaborare un apposito regolamento.

Art. 7 – Norma finanziaria

1. Agli oneri di parte corrente, stimati per l'esercizio finanziario 2008 in 23.100,00 – in termini di competenza – e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 14041 (Economia montana Economia montana Tit. I spese correnti) e alla spesa in conto capitale, quantificata per l'esercizio finanziario 2008 in 1.000,00 euro – in termini di competenza – e iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) 14042 (Economia montana Economia montana Tit. II spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, si provvede secondo le modalità dell' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).